Entro il 13 luglio l’invio «immediato» per operazioni effettuate il 1° del mese. Il nuovo obbligo porta con sé l’esterometro, che non ha esimenti a livello di sanzioni
Due giorni ancora per la trasmissione allo Sdi della fattura elettronica immediata relativa alle operazioni effettuate (in senso Iva) il 1° luglio scorso. Il termine ultimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione riguarda per la prima volta anche gli operatori forfettari e gli altri soggetti in “regime di franchigia” (secondo la terminologia comunitaria) e quindi anche gli operatori in regime di vantaggio e quelli nel regime opzionale di cui alla legge 398/1991. Per questi soggetti, infatti, il Dl 36/2022 (convertito nella legge 79/2022) ha disposto la soppressione dell’esonero dall’e-fattura, qualora abbiano superato nell’anno precedente un volume di ricavi/compensi, ragguagliato ad anno, di 25mila euro.
Resta fissato al 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione il termine finale per l’emissione della fattura differita in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 (Ddt per le cessioni di beni e idonea documentazione per le prestazioni di servizi).
Fattura differita per operazioni effettuate a giugno
Stante la formulazione dell’articolo 18 del Dl 36/2022 si potrebbe dedurre che non vadano necessariamente documentate con e-fattura le operazioni effettuate a giugno e per le quali si decida di emettere fattura differita entro il 15 luglio. Infatti, l’articolo 18 citato – al comma 2 – si limita a eliminare dal testo dell’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 l’esonero dalla fatturazione elettronica per i forfettari e i soggetti assimilati e – al comma 3 – dispone che tale soppressione si applica dal 1° luglio.
Le note di variazione emesse dal 1° luglio
Della Faq 20/2018 si ritiene che sia invece condivisibile il principio per cui dev’essere elettronica la nota di variazione emessa dal 1° luglio, ancorché riferita a un’operazione precedente documentata con fattura cartacea.
Le sanzioni
Nel primo periodo di applicazione il nuovo obbligo è accompagnato da un regime sanzionatorio moderato.
È infatti previsto che non si applichino le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/97 per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre). Ciò però, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione (anche da tale riferimento, peraltro, sembra potersi desumere che il driver per l’adempimento in modalità elettronica sia rappresentato dal momento impositivo Iva).
Nessuna moratoria è ovviamente prevista per quei forfettari che continuano a emettere fattura cartacea e che passeranno all’e-fattura solo dal 1° gennaio 2024. Per questi soggetti e, una volta scaduto il periodo di grazia, anche per i forfettari già in modalità elettronica, eventuali violazioni dell’obbligo di fatturazione implicano l’irrogazione della sanzione da 250 a 2mila euro, sempre che la violazione non abbia influito sulla determinazione del reddito.
I riflessi sull’esterometro
Il transito alla fatturazione elettronica non implica alcun cambio nella numerazione delle fatture e riguarda anche gli scambi di beni con San Marino.
La nuova modalità di fatturazione, però, porta con sé l’obbligo dell’esterometro, nel rispetto dei relativi termini. Ossia entro il termine previsto per l’emissione della fattura, nel caso delle operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fatture passive (fornitore Ue) o d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).
Fonte il sole24ore.com. Del 12 luglio ’22
Di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri